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Norme COVID: cosa cambia dal 1° maggio

Accesso ai luoghi di lavoroDal 1° maggio 2022 viene meno l'obbligo della mascherina per tutti i lavoratori (a eccezione di chi lavora in strutture sanitarie) ma ne viene fortemente raccomandato l'utilizzo.
NB: fino al 15 giugno le aziende private possono decidere di mantenere l'obbligo
Smart workingFino al 31 agosto 2022 lavoro agile con procedura semplificata
Lavoratori fragiliFino al 30 giugno possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working per i lavoratori in condizioni di fragilità ed equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero con corresponsione della retribuzione, nel caso non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile
Figli disabiliProrogata al 30 giugno anche la possibilità di smart working per i genitori di figli con fragilità
Green passDal 1° maggio il Green pass non verrà più richiesto (tranne su mezzi di trasporto e strutture sanitarie)

Norme COVID: cosa cambia dal 1° aprile

Accesso ai luoghi di lavoro e greenpassDal 1° aprile 2022 è possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base. Da tale data non è più obbligatorio, pertanto il super green pass per gli over 50
Smart workingFino al 30 giugno 2022 lavoro agile con procedura semplificata
Lavoratori fragiliDal 1° aprile 2022 termina la possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working per i lavoratori in condizioni di fragilità e termina l’equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero con corresponsione della retribuzione
Figli disabiliDal 1° aprile 2022 termina la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile
Green pass- Obbligo di possesso ed esibizione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro fino al 30 aprile;
- Dal 1° aprile anche i lavoratori over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro solo con il green pass base;
- I lavoratori sprovvisti di green pass al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati fino al 30 aprile;

Decreto Ucraina: agevolazioni e contributi a sostegno delle imprese

Il Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2022 ha approvato il Decreto-legge n. 21/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, contenente appunto una serie di disposizioni volte ad attenuare gli effetti della guerra in corso sulla nostra economia.

In allegato, alcune delle misure più importanti relative alla liquidità delle imprese e al lavoro.

Decreto Ucraina

Lavoro autonomo occasionale: nuova modalità di comunicazione

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

I dati necessari per compilare la modulistica sono gli stessi indicati nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (si veda approfondimento https://www.studiogandolfomarco.it/prestazioni-occasionali-comunicazione-preventiva-allinl/).

Nel modello sono disponibili tre termini entro i quali sarà conclusa l’opera o il servizio: 7, 15 o 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Sgravio contributivo 0,8%

Con la circolare n.43 del 2022, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione dello sgravio contributivo all’interno del LUL (cedolino) e dell’Uniemens.
Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti e consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico, a condizione che la retribuzione mensile lorda non superi l’importo di 2.692 euro.
L’esonero è attivo solo per i periodi di paga dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022.

Tredicesima
La stessa riduzione si applica alla tredicesima erogata nel mese di competenza di dicembre 2022 (nel rispetto del limite sopracitato) e anche nell’eventualità che questa sia corrisposta in ratei nei singoli mesi. Nell’ultimo caso, l’unico limite è che non venga superato l’importo 224 euro nel mese di erogazione.

Preposto per la sicurezza: nuovi obblighi e responsabilità

Ricordiamo quali sono le funzioni del preposto (D. Lgs. 81/2008, art. 2): 1. sovrintendere alle attività lavorative svolta dai lavoratori; 2. garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o datore di lavoro; 3. controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.

Le novità

La legge n. 215/2021 ha apportato al D.lgs. 81/2008 alcune modifiche, volte a responsabilizzare la figura del preposto e a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche in azienda:

La lett. b-bis) del comma 1, art. 18 introduce l’obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto, al quale spetta un emolumento (secondo quanto previsto dai contratti e gli accordi collettivi di lavoro);

Al comma 1, lett. a) dell’art. 19 d.lgs. 81/2008 viene aggiunto che, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali, il preposto può intervenire al fine di modificare il comportamento non conforme, fornendo le indicazioni necessarie. In caso di inottemperanza delle disposizioni del preposto, quest’ultimo può interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori;

All’art. 19, c. 1, lett. f-bis), si specifica che, in caso di anomalie e/o mal funzionamenti dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, al preposto è consentito interrompere temporaneamente l’attività lavorativa e segnalare le non conformità ai propri superiori diretti;

Il comma 8-bis introdotto nell’art. 26, prevede che nell’ambito di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro e i subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;

I commi 7 e 7-ter dell’art. 37 aggiungono rispettivamente che: – Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le modalità definite al comma 2 del medesimo articolo; – le attività formative devono essere svolte in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale.