Assunzioni disabili: incentivi e contributi esonerativi

ESONERO PARZIALE

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. (art. 5, c. 3, L. 12 marzo 1999, n. 68)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’importo del contributo esonerativo per l’assunzione di lavoratori disabili è adeguato ad € 39,21 (art. 1, D.M. del 30 settembre 2021, n. 193). La somma corrisponde al 40% della retribuzione media giornaliera lorda (euro 98,02) individuata dall’ISTAT (dicembre 2020).

INCENTIVI (Art. 13, cc. 1 e 1-bis, L. 12 marzo 1999, n. 68)

Ricordiamo che l’ammontare dell’incentivo e la sua durata variano in funzione del soggetto assunto:

– 36 mesi in misura pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del Testo unico in materia di pensioni di guerra (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato);

– 36 mesi in misura pari al 35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di soggetti con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% ovvero minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato);

– 60 mesi in misura pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di lavoratori con disabilità psichica o intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi)

Integrazione salariale: Ricapitolando…

Di seguito un riassunto delle principali novità riguardanti i trattamenti di integrazione salariale a partire dal 2022:

  • Eliminato qualsiasi richiamo alle causali Covid: le settimane di integrazione salariale verranno regolamentate secondo la disciplina del D.Lgs. n. 148/2015 così come modificato dalla legge di Bilancio 2022;
  • FIS: sospeso il contributo addizionale per Turismo e Ristorazione (vedere qui per approfondimento);
  • Ai fini dell’accesso, rimane l’obbligo di informazione e consultazione sindacale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ma non è più necessario dare prova della comunicazione: è sufficiente che le Organizzazioni sindacali attestino il corretto espletamento della procedura come ad art. precedentemente citato;
    Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti;
  • Per le domande riferite a periodi intercorrenti tra il 1° gennaio e il 7 febbraio, le istanze dovranno essere inoltrate non oltre il 23 febbraio 2022.

CIGS e FIS: la doppia tutela

Dal 1° gennaio 2022, l’accesso alla CIGS è esteso ai datori di lavoro destinatari del FIS e non iscritti a Fondi di solidarietà bilaterali, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti).
Ciò comporta, per la categoria di datori di lavoro sopracitati, l’obbligo di versamento sia del contributo ordinario FIS che a quello ordinario CIGS.

La buona notizia riguarda anche la riduzione delle aliquote ordinarie FIS e CIGS, valida per il solo 2022:

CIGS: 0,90 della retribuzione imponibile di cui
– 0,60 a carico dell’impresa;
– 0,30 a carico del lavoratore

FIS:
0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

ATTENZIONE

Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente e che quindi, rientrano nel campo di applicazione della CIGS, l’assegno di integrazione salariale FIS può essere corrisposto solo in relazione a causali ordinarie.

CIGS e FIS quindi forniscono una doppia tutela, poiché vengono riconosciuti per causali diverse.

Bando “Formare per Assumere”

Il bando “Formare per Assumere”, istituito dalla Regione Lombardia a luglio 2021,  ha l’obiettivo di agevolare le assunzioni e la formazione dei lavoratori per contrastare il mismatch lavorativo.

Agevolazioni previste

1) Voucher per la formazione: fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito ed erogato da un soggetto accreditato ai servizi di formazione
2) Voucher per i servizi di ricerca e selezione: l’azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione erogati da un soggetto accreditato ai servizi di formazione fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione.
3) Incentivo occupazionale: è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:
– Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
– Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
– Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
– Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Destinatari

1) Aziende aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in particolare: a) imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza; b) Enti del Terzo Settore; c) lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
2) Lavoratori che al momento dell’assunzione sono disoccupati da 30 o più giorni, per i quali è previsto un contratto: a) a tempo indeterminato; b) a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso; c) a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Il termine ultimo per l’invio della domanda è il 30 giugno 2022ore 12.00. Le aziende e i datori di lavoro interessati (e in possesso dei requisiti sopra esposti) potranno inviare la richiesta collegandosi direttamente al portale della Regione Lombardia, alla sezione bandi online.

Incentivi occupazionali 2022: opportunità per le imprese

ESONERI CONTRIBUTIVI 100%

  • Per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato di giovani under 36. Durata: 36 mesi – Importo annuo: max 6000 euro;
  • Per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori subordinati (di qualsiasi età) provenienti da imprese in crisi, per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE;
  • Per assunzioni di donne lavoratrici effettuate fino al 31 dicembre 2022. Durata: 18 mesi per contratti a tempo indeterminato, 12 mesi per contratti a tempo determinato – Importo annuo: max 6000 euro ;
  • Dei contributi previdenziali complessivi a carico delle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 100%

  • Per i contratti di apprendistato di primo livello per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti. Durata: 36 mesi + 12 in caso di prosecuzione del rapporto, 36 mesi se lavoratori in NaSpi o CIGS.

ALTRI ESONERI

  • 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Durata: anno 2022;
  • 30% dei complessivi contributi previdenziali per l’occupazione in aree svantaggiate c.d. decontribuzione del sud, fino al 31 dicembre 2025.

CONTRIBUTO CIGS

  • Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS ricompreso nel nuovo accordo di transizione occupazionale è destinato, un contributo mensile corrispondente al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Durata: 12 mesi.

FIS: no contributo addizionale

L’art. 7 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter) esenta i datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale come requisito di accesso al FIS.

Applicazione
L’esonero in questione si applica esclusivamente alle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco di tempo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Tra i settori destinatari di tale misura, figurano:

  • Turismo
    Codici ateco: 55.10, 55.20, 79.1, 79.11, 79.12, 79.90
  • Ristorazione
    Codici ateco: 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1

Termini di invio

  • L’istanza di concessione rimane invariata: l’invio deve essere effettuato non oltre 15 giorni dopo l’inizio del periodo per cui si richiede il trattamento integrativo salariale.
  • Per le domande riferite a periodi intercorrenti tra il 1° gennaio e il 7 febbraio, le istanze dovranno essere inoltrate non oltre il 16 febbraio 2022 termine spostato al 23 febbraio 2022.

Per il resto, l’ammortizzatore sociale è disciplinato regolarmente come da D.Lgs. n. 148/2015 e dalle seguenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (per vedere le novità introdotte da quest’ultima in materia di Cassa Integrazione, cliccare qui).