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PARI OPPORTUNITÀ: il nuovo rapporto biennale

La legge n. 162 del 5 novembre 2021 modifica il precedente D. Lgs. n. 198/2006, conosciuto come Codice delle pari opportunità.
In particolare, l’art. 3 modifica le disposizioni sulla redazione del rapporto periodico sulla situazione del personale, abbassando la soglia dimensionale delle aziende a oltre 50 dipendenti affinché esse siano tenute alla presentazione del documento.
Per le aziende in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione del modello dovrà fare riferimento ai dati sulla situazione del personale al 31 dicembre 2019.

Si segnala che le imprese coinvolte in bandi pubblici del Piano di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) e del Piano Nazionale Complementare (“PNC”) hanno l’obbligo, tra i documenti richiesti di fornire copia del rapporto sulla situazione occupazionale maschile e femminile.

Aspetti analizzati
La finalità del rapporto è di verificare l’effettiva applicazione della parità di genere e l’assenza di discriminazione, in relazione allo stato di:

• Assunzioni;
• Formazione;
• Promozione professionale;
• Livelli di inquadramento;
• Passaggi di categoria o di qualifica;
• Altri fenomeni di mobilità;
• Ricorso alla CIG;
• Licenziamenti;
• Prepensionamenti e pensionamenti;
• Retribuzione effettivamente corrisposta.

Le voci da inserire sono elencate in modo più dettagliato all’art. 3, L. 162/2021, comma 3, lettera a)

Trasmissione
Il rapporto può essere redatto solo in modalità telematica, compilando il modello pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, entro e non oltre:

– il 30 settembre 2022, per il biennio 2020-2021;
– il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio per i successivi.

Qualora, nei termini prescritti, le aziende soggette all’obbligo di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza si applicano sanzioni amministrative da € 103 ad € 516. Invece, qualora il rapporto trasmesso, contenga informazioni mendaci o incomplete, l’INL applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.

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