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  • Preposto per la sicurezza: nuovi obblighi e responsabilità

Ricordiamo quali sono le funzioni del preposto (D. Lgs. 81/2008, art. 2): 1. sovrintendere alle attività lavorative svolta dai lavoratori; 2. garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o datore di lavoro; 3. controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.

Le novità

La legge n. 215/2021 ha apportato al D.lgs. 81/2008 alcune modifiche, volte a responsabilizzare la figura del preposto e a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche in azienda:

La lett. b-bis) del comma 1, art. 18 introduce l’obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto, al quale spetta un emolumento (secondo quanto previsto dai contratti e gli accordi collettivi di lavoro);

Al comma 1, lett. a) dell’art. 19 d.lgs. 81/2008 viene aggiunto che, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali, il preposto può intervenire al fine di modificare il comportamento non conforme, fornendo le indicazioni necessarie. In caso di inottemperanza delle disposizioni del preposto, quest’ultimo può interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori;

All’art. 19, c. 1, lett. f-bis), si specifica che, in caso di anomalie e/o mal funzionamenti dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, al preposto è consentito interrompere temporaneamente l’attività lavorativa e segnalare le non conformità ai propri superiori diretti;

Il comma 8-bis introdotto nell’art. 26, prevede che nell’ambito di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro e i subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;

I commi 7 e 7-ter dell’art. 37 aggiungono rispettivamente che: – Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le modalità definite al comma 2 del medesimo articolo; – le attività formative devono essere svolte in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale.

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