Smart Working: il Protocollo

Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto in data 7 dicembre 2021, definisce nuove regole per lo smart working a partire dal 2022:

Scelta volontaria
L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, nel quale vengono stabiliti:

  • Durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • L’alternanza tra i periodi all’interno o all’esterno dei locali aziendali;
  • Luoghi esclusi per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • Aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa;
  • Strumenti di lavoro;
  • Tempi di riposo del lavoratore;
  • Forme e modalità della prestazione lavorativa;
  • Attività formativa eventualmente necessaria;
  • Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Orario di lavoro

  • La giornata lavorativa in smart-working si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e l’autonomia della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati.
  • La prestazione può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione.
  • Non sono previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario;
  • Durante le assenze c.d. legittime il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e in caso di ricezione di comunicazioni aziendali non è obbligato a prenderle in carico

Luogo di lavoro

  • Il luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro deve avere caratteristiche tali da garantire condizioni di sicurezza e riservatezza;
  • La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei;

Strumenti di lavoro

  • Il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione;
  • Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, esse provvedono a stabilire i criteri e requisiti minimi di sicurezza da implementare.

Salute e sicurezza
Il datore di lavoro fornisce al lavoratore in smart working e al rappresentante dei lavoratori l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

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