Archivia per Settembre, 2022

Esonero assunzione lavoratori da imprese in crisi aziendale

IN BREVE…

  • Misura: esonero contributivo del 100 per cento
  • Durata: 36 mesi
  • Beneficiari: datori di lavoro privati
  • Requisito: effettuare assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022,
  • Soggetti: si deve trattare di
    • a) lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    • b) lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti;
    • c) lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La verifica della sussistenza del suddetto requisito in capo al lavoratore, ossia la provenienza da un’impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa verrà
effettuata, avuto riguardo al codice fiscale del lavoratore, sulla base delle informazioni periodicamente rilasciate dal Ministero dello Sviluppo economico (MISE), mediante apposita richiesta da parte dell’INPS.

Lavoratrici madri: esonero contributivo 50% per il 2022

L’art. 1, c. 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) prevede un esonero al 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

Beneficiari

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.
Sono compresi i rapporti di lavoro:

  • a tempo indeterminato
  • a tempo determinato
  • part-time
  • apprendistato (di qualsiasi tipologia)
  • lavoro domestico
  • lavoro intermittente

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151.

Modalità di richiesta

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “OU”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.