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Decreto Coesione: misure per il lavoro

Il Decreto Coesione  (D.L. n. 60/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 2024, ha introdotto alcune misure per il lavoro e le imprese; tra queste segnaliamo in particolare due esoneri contributivi per le nuove assunzioni:

  • Bonus Giovani: esonero del 100% dei contributi INPS a carico datore di lavoro per 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 (mai occupati a tempo indeterminato). La misura si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 per un periodo massimo di 24 mesi.
  • Bonus Donne: esonero del 100% dei contributi INPS a carico datore di lavoro per 24 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne appartenenti alla categoria “donne svantaggiate”, ovvero:
    a) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti,
    b) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
    Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025

Per eventuali informazioni, contattate lo Studio Gandolfo Marco.

Aliquote IRPEF 2024

Solo per l’anno 2024, la Legge di Bilancio 2024 riduce gli scaglioni delle aliquote IRPEF sono ridotte da 4 a 3:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Inoltre, per l’anno 2024 la detrazione prevista dall’articolo 13,  comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata da 1.800 euro a 1.955 euro, comportando un aumento della “no tax area” da circa 8.174, 00 euro a 8.500,00 euro.

Per altre informazioni contattare lo Studio Gandolfo Marco.

Legge di Bilancio 2024

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2023, n. 213, cosiddetta Legge di Bilancio 2024, contenente misure anche in favore di lavoratori e imprese. 

Vediamo le principali novità.

> In materia di rapporto di lavoro

  • Conferma del taglio del cuneo fiscale: 6% per le retribuzioni mensili imponibili fino a 2.692 euro, 7% per quelle fino a 1.923 euro;
  • Detassazione dei Fringe Benefits: esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, per un limite di esenzione a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;
  • Tassazione agevolata dei premi di risultato: imposizione al 5% – con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi – sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000;
  • Decontribuzione per lavoratrici con figli: per il 2024, è estesa, in via sperimentale, alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli o più, la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore.
    Per il periodo 2024-2026, il beneficio riguarderà solo le donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore;
  • Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere: riconoscimento, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, di una somma, a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, effettuate nei giorni festivi;
  • Maggiori tutele per maternità e paternità: indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale (fino al sesto anno di vita del bambino) innalzata al 60% delle retribuzione. Per l’anno 2024 il secondo mese sarà indennizzato all’80% come il primo.

> A supporto e sostegno delle imprese

  • Compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL: dal 1° luglio 2024 i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza: esonero del 100% dei contributi previdenziali per datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023);
  • Rifinanziamento della CIGS: per il 2024, è previsto l’incremento di 50 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

Per eventuali informazioni e approfondimenti, lo Studio Gandolfo Marco rimane a disposizione.

Assunzioni: agevolazioni in scadenza al 31 dicembre 2023

In vista della fine dell’anno 2023, ricordiamo ai lettori le agevolazioni riconosciute per alcuni tipi di assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023:

  1. Assunzione under 36
    Sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua per 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti, sotto i 36 anni, che non siano mai stati assunti con questa tipologia di contratto;
  2. Assunzione Giovani NEET
    Riguarda i seguenti soggetti:
    a) soggetti under 30;
    b) non lavoratori o non inseriti in corsi di studio o formazione;
    c) registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
    L’incentivo economico è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Spetta sia per le assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale. Durata: 12 mesi dalla data di assunzione.
  3. Assunzione Donne
    Per l’assunzione di donne di tutte le età disoccupate da almeno almeno 24 mesi, in due casi:
    a) tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi dovuti all’INAIL + 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua sempre per 18 mesi.
    b) tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi dovuti all’INAIL + 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua sempre per 12 mesi.
  4.  Assunzione over 50
    Per disoccupati da 12 mesi, è pari al 50% di sgravio INPS e INAIL a carico azienda fino a 3.000€/anno per 18 mesi, se donne 100% fino a 8.000€/anno per 18 mesi.
  5. Assunzione percettori di NASpI
    A tempo pieno e indeterminato, consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.
  6. Assunzione percettori RdC
    Si applica la riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.

Per eventuali informazioni, lo Studio Gandolfo Marco rimane a disposizione.

Proroghe per lo sport. D.L. 145/2023

Con un emendamento in sede di commissione di Senato, il D.L. 145/2023 sancisce una nuova proroga dei termini stabiliti nel precedente D.lgs 120/2023.

Per quanto riguarda gli statuti, le associazioni avranno tempo per effettuarle fino al 30 giugno 2024 (invece che al 31/12/2023).

Il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni obbligatorie è posticipato al 30 gennaio 2024 e riguarderà non solo i periodi da luglio a settembre 2023, ma tutta la seconda metà del 2023.

Per maggiori informazioni, contattate lo Studio Gandolfo Marco.

Lavoro sportivo: la disciplina post decreto correttivo

Dal 1° luglio 2023, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) e delle successive modificazioni disciplinate dal più recente D.Lgs. correttivo 120/2023, il lavoro sportivo è oggetto di nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, come le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).

Occorre distinguere le tre principali categorie di lavoratori:

  1. lavoratori sportivi, ovvero atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici (tesserati);
  2. collaboratori amministrativo-gestionali (non tesserati);
  3. ausiliari dello sport (tesserati), che possono essere collaboratori che svolgono attività verso un corrispettivo, o volontari non retribuiti in alcun modo.

Ad esclusione dei volontari, questi lavoratori beneficiano di un trattamento fiscale e previdenziale agevolato, fino al 31/12/2027.
Per presunzione relativa, sono inquadrati come lavoratori autonomi nella forma di co.co.co, quindi parasubordinati.

Nonostante ciò, è necessario comunque definire la categoria di appartenenza del lavoratore, in quanto ognuna è caratterizzata da ulteriori adempimenti diversi (es. obbligo di assicurazione).

Principali adempimenti

Le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro possono essere inoltrate con il solito sistema UNILAV, in Lombardia accessibile dal portale SIUL, oppure tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Il decreto correttivo n. 120/2023 ha stabilito al 31/10/2023 il termine per effettuare gli adempimenti di luglio, agosto e settembre 2023, fiscali e previdenziali, relativi alle co.co.co. sportive dilettantistiche.

Lo Studio Gandolfo Marco rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e approfondimenti.