In vista della fine dell’anno 2023, ricordiamo ai lettori le agevolazioni riconosciute per alcuni tipi di assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023:
Assunzione under 36 Sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua per 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti, sotto i 36 anni, che non siano mai stati assunti con questa tipologia di contratto;
Assunzione Giovani NEET
Riguarda i seguenti soggetti:
a) soggetti under 30;
b) non lavoratori o non inseriti in corsi di studio o formazione;
c) registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo economico è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Spetta sia per le assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale. Durata: 12 mesi dalla data di assunzione.
Assunzione Donne Per l’assunzione di donne di tutte le età disoccupate da almeno almeno 24 mesi, in due casi:
a) tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi dovuti all’INAIL + 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua sempre per 18 mesi.
b) tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi dovuti all’INAIL + 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua sempre per 12 mesi.
Assunzione over 50 Per disoccupati da 12 mesi, è pari al 50% di sgravio INPS e INAIL a carico azienda fino a 3.000€/anno per 18 mesi, se donne 100% fino a 8.000€/anno per 18 mesi.
Assunzione percettori di NASpI A tempo pieno e indeterminato, consiste in un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.
Assunzione percettori RdC Si applica la riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.
Per eventuali informazioni, lo Studio Gandolfo Marco rimane a disposizione.
Con un emendamento in sede di commissione di Senato, il D.L. 145/2023 sancisce una nuova proroga dei termini stabiliti nel precedente D.lgs 120/2023.
Per quanto riguarda gli statuti, le associazioni avranno tempo per effettuarle fino al 30 giugno 2024 (invece che al 31/12/2023).
Il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni obbligatorie è posticipato al 30 gennaio 2024 e riguarderà non solo i periodi da luglio a settembre 2023, ma tutta la seconda metà del 2023.
Per maggiori informazioni, contattate lo Studio Gandolfo Marco.
Dal 1° luglio 2023, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) e delle successive modificazioni disciplinate dal più recente D.Lgs. correttivo 120/2023, il lavoro sportivo è oggetto di nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, come le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).
Occorre distinguere le tre principali categorie di lavoratori:
ausiliari dello sport (tesserati), che possono essere collaboratori che svolgono attività verso un corrispettivo, o volontari non retribuiti in alcun modo.
Ad esclusione dei volontari, questi lavoratori beneficiano di un trattamento fiscale e previdenziale agevolato, fino al 31/12/2027.
Per presunzione relativa, sono inquadrati come lavoratori autonomi nella forma di co.co.co, quindi parasubordinati.
Nonostante ciò, è necessario comunque definire la categoria di appartenenza del lavoratore, in quanto ognuna è caratterizzata da ulteriori adempimenti diversi (es. obbligo di assicurazione).
Principali adempimenti
Le comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro possono essere inoltrate con il solito sistema UNILAV, in Lombardia accessibile dal portale SIUL, oppure tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Il decreto correttivo n. 120/2023 ha stabilito al 31/10/2023 il termine per effettuare gli adempimenti di luglio, agosto e settembre 2023, fiscali e previdenziali, relativi alle co.co.co. sportive dilettantistiche.
Lo Studio Gandolfo Marco rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e approfondimenti.
Dal 03 luglio 2023, in seguito alla conversione in legge del c.d. Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), è confermato il limite di 3000 euro per l’esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefits concessi ai dipendenti con figli a carico.
In allegato la circolare dedicata, redatta dallo Studio Gandolfo Marco.
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Quindi ai dipendenti spetterà:
una riduzione del 6% in caso di retribuzione imponibile mensile fino a euro 2.692,00;
una riduzione del 7% in caso di retribuzione imponibile mensile fino a euro 1.923,00;
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, nei limiti previsti dalla regolamentazione europea in materia di soggetti svantaggiati, il Decreto Lavoro ha introdotto un nuovo incentivo con le seguenti caratteristiche:
Decorrenza: assunzioni effettuate tra il 01/06/2023 al 31/12/2023
Destinatari: a) che alla data di assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazionale Giovani.
d) NO lavoratori domestici
Cumulabilità: l’incentivo è cumulabile con quello previsto dall’art. 1, c. 297, L. 197/2022 (assunzione under 36)
Misura: rimborso del 60% delle spese sostenute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione mensile lorda imponibile INPS
Durata: 12 mesi
L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani triennale parziale strutturale, lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni, nonché con la decontribuzione Sud ed è soggetto alla previa approvazione dell’INPS, richiesta tramite domanda telematica.
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