Archivia per Novembre, 2021

CIG in deroga per crisi aziendali

Con la circolare n. 179, l’INPS espone le condizioni e i requisiti per fruire della cassa integrazione in deroga a favore delle aziende in crisi.

Periodo coperto dalla CIG:

  • non può essere superiore a 12 mesi;
  • decorre dal 1° gennaio 2021;
  • può essere non continuativo e successivo al 31 dicembre 2021.

Requisiti:

  • aver già usufruito in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale;
  • non aver fatto ricorso alla CIG in deroga con causale Covid-19;
  • aver sottoscritto uno specifico accordo presso le unità di crisi del MISE o delle Regioni.

Non è richiesto alcun requisito relativo all’anzianità lavorativa.

Pagamento e Termini

  • La CIG viene corrisposta tramite pagamento diretto da parte dell’INPS nei confronti del dipendente.
  • Sta al datore di lavoro inviare all’Istituto i dati necessari per la fruizione dell’integrazione salariale, entro un periodo di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso, dalla scadenza di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione del pagamento dell’INPS, quando successivo.
  • Nel caso il datore di lavoro superi il periodo di sei mesi, la cassa integrazione verrà corrisposta a proprie spese.

Limiti

Il Ministero del Lavoro ha precisato che la possibilità di fruire della CIG è vincolata alla disponibilità di risorse assegnate alle Regioni o Province autonome. Pertanto, l’INPS dovrà valutare la copertura in base al numero di richieste pervenute.
Tale verifica avviene analizzando le domande ricevute in ordine cronologico.

INPS: esonero contributivo per turismo e spettacolo

Il Decreto Sostegni-bis prevede un esonero contributivo per le aziende del settore turistico che abbiano fruito integrazioni salariali durante l’anno 2021.
I settori interessati sono: (a) Turismo e stabilimenti termali, (b) Commercio, (c) Settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Per verificare che la propria attività rientri nei settori precedentemente citati, è possibile consultare l’elenco di codici ATECO contenuto nell’allegato alla circolare n. 140/2021.

Misura dell’esonero
L’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite da gennaio a marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.
Per quantificare l’esonero quindi, si prende come riferimento il calcolo della contribuzione datoriale non versata, in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

  • Per i trattamenti salariali anticipati dal datore di lavoro e conguagliati, la base per il calcolo della contribuzione non versata è la retribuzione teorica, da rapportare alla percentuale oraria nel caso di contratti part-time: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro × retribuzione teorica più ratei di 13^ e 14^ (diviso il divisore contrattuale rapportato se part-time) × ore di trattamento fruite × 2. 
  • Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’INPS, per ciascun lavoratore e per ciascun mese, il calcolo dell’esonero corrisponde a: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro  × retribuzione oraria indicata nel modello SR41 × ore di trattamento fruite × 2. 

I lavoratori sospesi nel periodo di cassa integrazione non devono necessariamente coincidere con quelli in forza nel periodo di fruizione dello sgravio.

Per avere diritto ad accedere allo sgravio, il datore di lavoro non deve procedere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, fino al 31 dicembre 2021.

INL: Istruzioni sul subappalto

L’art. 49 D.L. n. 77/2021 introduce alcune novità normative relative al subappalto in ambito pubblico.
In particolare, il comma 1 lett. b) punto 2, assicura ai dipendenti del subappaltatore:

  • trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che deve riconoscere l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente. Il trattamento adeguato deve corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto;
  • l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Ciò evita che i lavoratori interessati svolgano attività che risultino essere marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio appaltato.

Il personale ispettivo ha la facoltà di adottare un provvedimento immediatamente esecutivo nel caso riscontrasse irregolarità, a meno che queste siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

Green Pass: nuove disposizioni

In seguito alla conversione in legge del DL 127/2021, relativo all’obbligo del possesso di Green Pass nei luoghi di lavoro, sono state introdotte tre novità:

  1. Il lavoratore può richiedere di consegnare una copia del Green Pass al datore di lavoro, così da essere esonerato da controlli, fino alla scadenza del certificato.
  2. Il dipendente la cui certificazione scade durante la prestazione lavorativa, ha diritto a terminare il turno di lavoro senza essere sottoposto a sanzioni disciplinari o all’allontanamento dal luogo di lavoro. La disciplina impone l’obbligo di validità del Green Pass al momento del primo accesso alla sede di servizio, per cui il lavoratore non potrebbe rientrare dopo la pausa pranzo, sia nel caso in cui la certificazione scada durante la prestazione mattutina, sia nel caso in cui la scadenza si verifichi durante la pausa stessa, in quanto non fa parte dell’orario di lavoro.
  3. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, era prevista la possibilità di sospendere il lavoratore privo di certificazione verde (e quindi provvedere a un’eventuale sostituzione) per non più di 10 giorni. La nuova norma stabilisce che il periodo di 10 giorni può essere rinnovato più volte entro il 31 dicembre. Inoltre, si chiarisce che i 10 giorni sono considerati lavorativi.

GREEN PASS RAFFORZATO

Lo scorso 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede l’introduzione di nuove misure di contenimento:

  • obbligo vaccinale e terza dose: per le categorie professionali soggette a obbligo vaccinale, il decreto estende tale obbligo alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse;
  • estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie dal 15 dicembre 2021: personale amministrativo della sanità; docenti e personale amministrativo della scuola; militari; forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria); personale del soccorso pubblico;
  • istituzione del green pass rafforzato: la durata di validità del certificato verde viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi.

L’obbligo di Green Pass rafforzato decorre dal 6 dicembre 2021 e termina il 15 gennaio 2022: il possesso della certificazione sarà richiesto per lo svolgimento di attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, anche in zona bianca.

Per ulteriori chiarimenti, consultare la pagina https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/18639

Assunzioni donne: esoneri per il biennio 2021-2022

Con messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, l’Inps annuncia la possibilità di presentare domanda per l’esonero contributivo del 100% entro il limite di 6.000 euro annui, legato alle assunzioni di donne svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022.
La richiesta deve essere inoltrata mediante compilazione del modulo “92-2012”, già utilizzato per la concessione dell’esonero contributivo del 50% introdotto dalla Legge Fornero.
L’esonero in oggetto comprende anche i datori di lavoro del settore agricolo.

Requisiti
Le donne lavoratrici devono rientrare in una delle seguenti categorie:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

I rapporti di lavoro soggetti ad agevolazione sono:

  • assunzioni a tempo determinato;
  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato;
  • proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.

Durata delle agevolazioni:

  • 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (comprensive anche di eventuali proroghe);
  • 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato;
  • 18 mesi per i rapporti agevolati trasformati da tempo determinato a indeterminato;
  • 18 mesi per i rapporti non agevolati trasformati da tempo determinato a indeterminato.

Per ulteriori informazioni, consultare la comunicazione dell’Inps: messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021

Quarantena, indennità di malattia e congedi parentali COVID

L’articolo 8 del D.L. 146/2021 estende al 31 dicembre 2021 l’equiparazione alla malattia, per quanto riguarda il trattamento economico, dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, con la precisazione che tali periodi non devono essere conteggiati nel periodo di comporto.
L’obiettivo è tutelare i lavoratori in quarantena concedendogli lo stesso trattamento economico di malattia, ma senza un’equiparazione sostanziale.

Rimborsi e copertura finanziaria
L’articolo 8, D.L. 146/2021 stabilisce inoltre che gli oneri del datore di lavoro e dell’Inps connessi alle tutele per quarantena posti a carico dello Stato, ora siano previsti solo nei confronti dell’Inps, mentre ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuto un rimborso forfettario una tantum pari a 600€ per ogni lavoratore che non ha diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.
Tale rimborso è erogato dall’Inps, previa presentazione di domanda telematica.

Congedi parentali COVID
Anche la possibilità di congedo parentale è stata prorogata al 31 dicembre 2021, con l’aggiunta di alcune modifiche riguardo al periodo di astensione dal lavoro del dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni. Il periodo può corrispondere in tutto o in parte:

  • Alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio;
  • Alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
  • Alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl per contatto avvenuto.

Il limite dei 14 anni non è valido se si tratta di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, in questo caso il congedo è riconosciuto a prescindere dall’età.
Il lavoratore può disporre del congedo per singole giornate o a ore se è in grado di proseguire l’attività lavorativa in quarantena.

Retribuzione
Il Decreto Legge riconosce al lavoratore in congedo COVID un’indennità pari al 50% della retribuzione, senza computare mensilità aggiuntive. I periodi di congedo, inoltre, sono coperti da contribuzione figurativa.
La disposizione ha valore retroattivo, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, quindi i congedi parentali richiesti fino al 22 ottobre 2021 che oggi darebbero diritto al congedo COVID, possono essere convertiti in domande di congedo COVID e quindi indennizzati come tali.

Le stesse condizioni si applicano ai lavoratori in Gestione separata, l’indennità riconosciuta è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.