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INPS: esonero contributivo per turismo e spettacolo

Il Decreto Sostegni-bis prevede un esonero contributivo per le aziende del settore turistico che abbiano fruito integrazioni salariali durante l’anno 2021.
I settori interessati sono: (a) Turismo e stabilimenti termali, (b) Commercio, (c) Settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Per verificare che la propria attività rientri nei settori precedentemente citati, è possibile consultare l’elenco di codici ATECO contenuto nell’allegato alla circolare n. 140/2021.

Misura dell’esonero
L’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite da gennaio a marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.
Per quantificare l’esonero quindi, si prende come riferimento il calcolo della contribuzione datoriale non versata, in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

  • Per i trattamenti salariali anticipati dal datore di lavoro e conguagliati, la base per il calcolo della contribuzione non versata è la retribuzione teorica, da rapportare alla percentuale oraria nel caso di contratti part-time: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro × retribuzione teorica più ratei di 13^ e 14^ (diviso il divisore contrattuale rapportato se part-time) × ore di trattamento fruite × 2. 
  • Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’INPS, per ciascun lavoratore e per ciascun mese, il calcolo dell’esonero corrisponde a: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro  × retribuzione oraria indicata nel modello SR41 × ore di trattamento fruite × 2. 

I lavoratori sospesi nel periodo di cassa integrazione non devono necessariamente coincidere con quelli in forza nel periodo di fruizione dello sgravio.

Per avere diritto ad accedere allo sgravio, il datore di lavoro non deve procedere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, fino al 31 dicembre 2021.

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