ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI C/DIPENDENTE

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Quindi ai dipendenti spetterà:

  • una riduzione del 6% in caso di retribuzione imponibile mensile fino a euro 2.692,00;
  • una riduzione del 7% in caso di retribuzione imponibile mensile fino a euro 1.923,00;

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Incentivi all’occupazione giovanile

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, nei limiti previsti dalla regolamentazione europea in materia di soggetti svantaggiati, il Decreto Lavoro ha introdotto un nuovo incentivo con le seguenti caratteristiche:

Decorrenza: assunzioni effettuate tra il 01/06/2023 al 31/12/2023

Destinatari: a) che alla data di assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazionale Giovani.

d) NO lavoratori domestici

Cumulabilità: l’incentivo è cumulabile con quello previsto dall’art. 1, c. 297, L. 197/2022 (assunzione under 36)

Misura: rimborso del 60% delle spese sostenute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione mensile lorda imponibile INPS

Durata: 12 mesi

L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani triennale parziale strutturale, lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni, nonché con la decontribuzione Sud ed è soggetto alla previa approvazione dell’INPS, richiesta tramite domanda telematica.

Assunzioni agevolate 2023

Di seguito gli sgravi contributivi di cui i datori di lavoro possono beneficiare nel 2023, per le assunzioni di lavoratori appartenenti a determinate categorie.

Lavoratori over 50

Misura sgravio: 50%
Categoria: lavoratori o lavoratrici over 50 disoccupati da oltre 12 mesi
Durata sgravio: 12 mesi

Donne svantaggiate

Misura sgravio: 50%
Categoria: donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi o di qualsiasi età prive di un impiego da almeno 24 mesi
Durata sgravio: 12 mesi per contratti a t.d., 18 mesi per contratti a t. ind.

Giovani under 36

Alleghiamo circolare dedicata, redatta dallo Studio Gandolfo Marco.

Percettori NASpI o DIS-COLL

Tipo assunzione: contratto di lavoro di apprendistato di riqualificazione
L’aliquota contributiva applicabile al datore di lavoro: – 10% per tutta la durata dell’apprendistato; – 1,50% il primo anno e 3% il secondo anno, in caso di organico inferiore a 10 unità.

Percettori di Reddito di Cittadinanza

Misura sgravio: fino a 780 euro dei contributi previdenziali
Tipo assunzione: contratto a tempo indeterminato full-time
Durata sgravio: determinata dall’INPS in seguito a richiesta per via telematica

Lavoro domestico 2023

Col verbale 16 gennaio 2023 la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Minimi tabellari
Gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:

Conviventi

Non conviventi

Indennità vitto e alloggio
Dal 1° gennaio 2023 l’ indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita in € 6,47 giornalieri (€ 2,26
per ciascun pasto; € 1,95 per l’alloggio).

Buoni carburante esenti fino a 200 euro

La possibilità di erogare ai dipendenti, dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, buoni benzina esenti per l’acquisto di carburante, viene confermata con il Decreto Legge n. 5/2023.
L’esenzione, ai fini fiscali e previdenziali, è prevista fino a un massimo di 200 euro.

Tale importo è aggiuntivo rispetto a quello di 258,23 euro individuato dall’art. 51, c. 3 del TUIR.

Legge di Bilancio 2023: incentivi e misure per i lavoratori

Qui di seguito esponiamo le principali misure in materia di incentivi e per i lavoratori introdotte dalla Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023):

  • Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti
    Reintrodotto per i periodi di paga dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l’analoga norma in vigore nel 2022, ma innovandola sostanzialmente. La nuova formulazione, infatti, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 Euro, ovvero al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 Euro e non eccede l’importo di 2.692 Euro.
  • Incentivo assunzione percettori RDC
    Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc, alternativo all’esonero previsto dall’articolo 8 del DL n. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del Rdc.
  • Proroga incentivi under 36 e donne svantaggiate
    Viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Viene inoltre esteso alle assunzioni effettuate dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 di donne cd. “svantaggiate”, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.
  • Proroga del lavoro agile per i lavoratori “fragili”
    Prorogato al 31 Marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal DM della salute 4 Febbraio 2022.
  • Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali
    La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.
  • Modifiche all’assegno unico e universale
    Dal primo Gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
  • Congedo parentale
    Previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino.

 

PENSIONE

  • Quota 103
    Viene introdotta, in via sperimentale, per il 2023, un’ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, denominata pensione anticipata flessibile che si aggiunge come possibilità alternativa a quelle vigenti. A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. Quota 103).
  • Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa
    Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 Dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio. Il riconoscimento del beneficio non è automatico, ma va richiesto dall’interessato.
  • APE sociale
    Viene prorogata fino al 31 Dicembre 2023 la possibilità di usufruire del cd. APE Sociale.
  • Opzione donna
    La misura prevista dall’art. 16 del DL n. 4/2019, viene prorogata, ma con un incremento dell’età pensionabile. Infatti, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 Dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.