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  • CCNL TERZIARIO – CONFCOMMERCIO: EROGAZIONE DELLA TRANCHE DI AUMENTO SOSPESA DI NOVEMBRE 2016

L’accordo 30 marzo 2015 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi ha stabilito un incremento retributivo a regime per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad 85,00 euro mensili.
In considerazione dell’andamento economico non favorevole, con successivo accordo integrativo del 24 ottobre 2016, le Parti hanno convenuto la sospensione dell’aumento di novembre 2016, rinviando ad un successivo incontro la fissazione di una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.
Con decorrenza agosto 2017 è stata confermata l’erogazione della tranche di aumento fissata dal CCNL 30 marzo 2015, rimanendo ancora sospesa quella di novembre 2016.
CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia, con Nota n. 141 del 29 settembre 2017 pubblicata sul proprio sito associativo, rende nota con soddisfazione la sottoscrizione con FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL, dell’accordo integrativo del 26 settembre 2017 al CCNL del Terziario,
Distribuzione e servizi del 30 marzo 2015, con cui viene definita l’erogazione della tranche di aumento sospesa.

EROGAZIONE DELL’ULTIMA TRANCHE DI AUMENTO

L’aumento retributivo, a suo tempo sospeso, pari ad euro 16,00 per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, andrà riconosciuto nel mese di marzo 2018.
Si ricorda che gli importi degli incrementi fissati per novembre 2016 dal CCNL 30 marzo 2015 e da corrispondere alla suddetta nuova scadenza risultano i seguenti:

Operatori di vendita

In virtù del suddetto aumento, a decorrere dal 1° marzo 2018 gli importi dei minimi
contrattuali, calcolati redazionalmente, risultano i seguenti:

Operatori di vendita

(*) Gli importi della paga base sono stati calcolati redazionalmente, sommando agli importi vigenti in precedenza (a partire da agosto 2017) l’aumento retributivo di marzo 2018. Si sottolinea che gli importi della paga base in ragione degli incrementi retributivi complessivi, come definiti dalle Parti nell’accordo di rinnovo del 30 marzo 2015, differiscono dai suddetti relativamente al VII livello (758,65) e all’operatore di vendita I categoria (1.031,24).

DECORRENZA E DURATA

Fatto salvo che le disposizioni della presente intesa sono parte integrante del CCNL 30 marzo 2015 e che lo stesso decorre dal 1° aprile 2015, la scadenza contrattuale, in ragione dell’aumento fissato a marzo 2018, viene prorogata dal 31 dicembre 2017 al 31 luglio 2018.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Allo scopo di contrastare fenomeni di dumping, soprattutto retributivo, a garanzia di normali condizioni di concorrenza tra le imprese, le Parti concordano che gli aumenti contrattuali definiti dal CCNL Terziario, Distribuzione e servizi, in quanto contratto nazionale maggiormente applicato nell’ambito dell’intero settore terziario, rappresentino il minimo inderogabile anche per tutti gli altri contratti che insistono sulla stessa sfera di applicazione; quindi tali aumenti devono costituire “una previsione non diversificabile in altri accordi collettivi di pari livello nazionale.”
La violazione di tale impegno mediante minori previsioni a valenza economica, contenute in CCNL sottoscritti dalle Parti firmatarie del suddetto contratto nazionale, inerenti lo stesso ambito applicativo, sarà automaticamente recepita nel suddetto CCNL. Tale recepimento determina l’interruzione delle obbligazioni retributive rimanenti nell’ipotesi di maturazione parziale delle stesse fino al riallineamento ai suddetti valori.
Anche le altre misure di carattere economico dovranno essere comunque complessivamente equivalenti.

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