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CIG: IL NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

SETTORE PREVIDENZIALE

IL NUOVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CIGO
INPS, Messaggio n°2908 del 1°luglio 2016
L’INPS, nel Messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, alla luce della pubblicazione del decreto che ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di CIGO, fornisce indicazioni in merito al nuovo procedimento amministrativo di concessione dell’integrazione salariale ordinaria.
La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.

In allegato al messaggio l’Istituto fornisce i format di relazione tecnica dettagliata con riferimento alle diverse causali di intervento.

Come noto (cfr. Aggiornamento AP n. 227/2013) il Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 95442 del 15 aprile 2016, ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La sede INPS territorialmente competente concede i trattamenti di CIGO per le seguenti causali:

• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

situazioni temporanee di mercato.

Pertanto, l’intervento di integrazione ordinaria può essere richiesto dalle aziende che rientrano nel campo di applicazione di tale istituto e che sospendono o riducono l’attività a seguito di crisi di breve durata e di natura transitoria (non imputabili all’impresa o ai dipendenti) per cui sia prevedibile la ripresa dell’attività (art. 10 e 11 del D.Lgs n. 148/2015).

Tali causali sono espressamente elencate nel DM n. 95442/2016.

Ai fini della concessione della CIGO l’azienda è tenuta ad allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, contenente le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e che dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato.

L’INPS, nel Messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, illustra il nuovo procedimento amministrativo di concessione della CIGO, con riferimento alle modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria. La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016 (data di entrata in vigore del soprarichiamato DM).

In particolare, l’Istituto fornisce un supporto indicativo del contenuto che dovrebbe avere la relazione tecnica dettagliata allegando al messaggio 9 fac-simile relativi alle diverse causali di intervento della cassa integrazione ordinaria.

L’INPS sintetizza il nuovo procedimento di concessione della CIGO (rinviando ad una prossima circolare l’analisi di dettaglio dei contenuti del DM n. 95442/2016) nei seguenti punti:

concessione della prestazione di competenza esclusiva delle sedi INPS (sono state soppresse le Commissioni provinciali CIGO, cfr. Aggiornamento AP n. 45/2016);

• individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;

• obbligo a carico delle aziende richiedenti di invio di una relazione tecnica dettagliata che contenga gli elementi probatori indispensabili per la concessione;

facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.

In particolare, la relazione tecnica dettagliata è un elemento obbligatorio fondamentale per l’istruttoria delle domanda, da allegare anche in caso di richiesta di proroga della CIGO, trattandosi di domande distinte che devono contenere gli elementi probatori del perdurare delle ragioni dell’intervento presentate nella prima istanza.

La relazione deve:

• essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 (tali dichiarazioni sono considerate come fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni mendaci);

• contenere le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata;

• dimostrare, sulla base di elementi oggettivi attendibili, la ripresa dell’attività;

• essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato;

• inviata telematicamente.

L’azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi descritti nella relazione tecnica con ulteriore documentazione (sempre da allegare) relativa, ad esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa, a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, a nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e alla CIGO già concessa. Nei casi di richiesta di intervento per eventi metereologici il decreto stesso prevede l’obbligo di allegare i bollettini meteo.

Il provvedimento di concessione o di reiezione della CIGO deve contenere una “congrua motivazione” che descriva gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni che hanno portato alla decisione di accoglimento o rifiuto della domanda, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.

Nel caso in cui l’azienda non abbia indicato elementi probatori sufficienti per giungere ad una decisione, la sede INPS territorialmente competente può disporre un supplemento di istruttoria avviando una specifica richiesta di integrazione di dati e/o notizie e sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Tali richieste devono pervenire tramite PEC o cassetto bidirezionale.

L’azienda è tenuta a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria. L’assenza di risposta nei termini costituisce un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.

Come sopra anticipato, il messaggio contiene in allegato i fac-simile della relazione tecnica dettagliata relativi alle diverse causali previste ed i nuovi codici evento dell’integrazione salariale ordinaria CIGO, relativi ai criteri fissati dal DM n. 95442/2016, di seguito elencati.

Cattura Cattura2

Decorrenza

La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.

Nel caso di istanze inviate a decorrere da tale data, prive della relazione tecnica nelle forme sopradescritte, le aziende sono tenute ad integrare le stesse con tale documento.

Le domande trasmesse prima del 29 giugno 2016 saranno definite, dalle sedi INPS territorialmente competenti, con i criteri di esame previsti dalla precedente prassi amministrativa quando il provvedimento di concessione/reiezione era definito dalle Commissioni Provinciali.

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