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  • Decreto Fiscale: nuovi provvedimenti per il lavoro in nero e sicurezza

L’INL, in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 13, D.L. 146/2021, ha fornito nuove indicazioni riguardo alla sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro in nero.

La nuova disciplina prevede:

  • l’abbassamento della percentuale di lavoratori non in regola dal 20% al 10% affinché l’INL possa disporre la sospensione dell’attività. Il calcolo viene effettuato sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo (sono compresi collaboratori familiari e soci di lavoro cui non spetta l’amministrazione della società);
  • che la regolarizzazione del rapporto di lavoro nel corso dell’ispezione risulti ininfluente, in quanto i presupposti per la sospensione vengono valutati al momento dell’accesso e il provvedimento verrà comunque adottato;
  •  l’adozione di un unico provvedimento anche in presenza di più violazioni, fermo restando che ai fini della revoca è sempre necessario risolvere tutte le irregolarità riscontrate;
  • l’adozione con effetto immediato del provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza;
  • l’introduzione della recidiva, che raddoppia le somme da versare previste ai fini della revoca, se nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Ricorso
Per quanto riguarda i mezzi difensivi, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dall’ispezione all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni. In caso di mancata risposta, si considera il ricorso ammesso per silenzio-accoglimento.

Conseguenze per l’inosservanza
Viene riproposta un’apposita fattispecie penale, per l’ipotesi di inosservanza del provvedimento. In particolare, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

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