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INPS: CONGEDO MATERNITÀ E PATERNITÀ DOPO IL PARTO

L’INPS, con Circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto, ai sensi dell’art. 16, comma 1.1 del D.Lgs n. 151/2001, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. Aggiornamento AP n. 002/2019).

Le seguenti disposizioni si applicano anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, fermo restando che, in tal caso, la documentazione medica dovrà essere prodotta al committente e non all’INPS.

L’art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001 sancisce il divieto di adibire al lavoro le donne:

  • durante i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto;
  • qualora il parto avvenga dopo la data presunta, per il periodo tra tale data e la data effettiva;
  • durante i 3 mesi dopo il parto;
  • qualora il parto avvenga prima della data presunta, durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto.

L’art. 20 del medesimo decreto disciplina la c.d. “flessibilità” del congedo, che consente alla lavoratrice di assentarsi a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i quattro mesi successivi, oltre che per gli eventuali giorni intercorsi tra la data presunta del parto e la data effettiva.

In tale contesto, l’art. 1, comma 485 della Legge di Bilancio 2019 ha aggiunto all’art. 16 del D.Lgs n. 151/2001 il comma 1.1, ai sensi del quale: “In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.”

NB: La scelta di godere del congedo di maternità esclusivamente nei 5 mesi successivi al parto è subordinata al rilascio, da parte di un medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico competente, ove presente, di un certificato che attesti che da tale opzione non derivi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve certificare l’assenza di rischi per la salute della stessa e del nascituro fino alla data presunta del parto o, qualora questo dovesse avvenire successivamente, fino alla data effettiva del parto.
Le suddette certificazioni devono essere trasmesse al datore di lavoro e all’INPS entro la fine del settimo mese di gravidanza. 

Lo svolgimento di attività lavorativa è consentito fino al giorno precedente della presunta data del parto, successivamente decorre il congedo e quindi il diritto all’indennità di maternità dell’INPS (indipendentemente dall’effettiva nascita del figlio).
NB: Qualora la dipendente continui a lavorare fino al giorno effettivo del parto (successivo alla data presunta), i giorni intercorrenti tra la data presunta del parto ed il giorno antecedente la data del parto saranno comunque fatti rientrare nel congedo di maternità senza essere però indennizzati, in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

Nel caso di parto prematuro, prima dell’ottavo mese di gestazione, la richiesta della lavoratrice di fruire dei 5 mesi di congedo non verrà effettuata: vengono applicate le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 16, le quali consentono di ricomprendere nel congedo i giorni tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi antecedenti l’evento stesso (data presunta).

PATERNITÀ
Il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di congedo di maternità, o per l’eventuale residuo non fruito dalla madre, in caso di

  • abbandono,
  • morte o grave infermità della madre,
  • affidamento esclusivo del figlio al padre,
    anche qualora la madre abbia scelto di avvalersi della possibilità di godere dei 5 mesi di congedo esclusivamente dopo il parto.

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